Art. 15
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
In vigore dal 21 mag 2014
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 23, è sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza prodotti fitosanitari). - 1. Gli utilizzatori che non rispettano l'obbligo, di cui all', comma 3, lettera c), di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500 euro.»;
b) l'articolo 26, è sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni in materia di etichettatura). - 1. I titolari delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non ottemperano all'obbligo di cui all', comma 1, lettera b), di indicare la data dell'autorizzazione e il responsabile della distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare dell'autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»;
c) l'articolo 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all'inosservanza degli obblighi di informazione). - 1. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-15