Art. 18

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 21 mag 2014
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Guidi, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-04-17;69#art-18

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Art. 18 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonche' del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo