Capo II

Art. 13

Raccolta differenziata dei RAEE professionali

In vigore dal 12 apr 2014
1. Fatto salvo quanto stabilito all' del presente decreto, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all', comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-13

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Art. 13 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). — Raccolta differenziata dei RAEE professionali | Portale Normativo