Titolo III

Art. 24

Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali

In vigore dal 24 gen 2026
1. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici professionali di cui all', comma 1, lettera o), è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ovvero è a carico del detentore negli altri casi. 2. Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all', comma 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 nonché da tutte le altre AEE di cui all', comma 1, lettera b), diverse dai pannelli fotovoltaici e che sono state immesse sul mercato a partire dal 15 agosto 2018 è a carico del produttore che ne assume l'onere per le AEE che ha immesso sul mercato a partire dalle predette date. 3. I produttori possono sottoscrivere accordi volontari con utenti diversi dai nuclei domestici al fine di prevedere modalità alternative di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-24

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Art. 24 Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). — Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali | Portale Normativo