Art. 13 · Raccolta differenziata dei RAEE professionali
Capo II

Art. 13

13 / 43

Raccolta differenziata dei RAEE professionali

In vigore dal 12 apr 2014
1. Fatto salvo quanto stabilito all' del presente decreto, i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi. A tal fine possono avvalersi delle strutture di cui all', comma 1, lettera a), previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-14;49#art-13