Capo II

Art. 30

Ulteriori disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE

In vigore dal 11 apr 2014
1. Le autorità competenti ad ottemperare agli obblighi di comunicazione e di valutazione della qualità dei dati, di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, sono: a) per complessi in cui almeno una installazione svolge un'attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione; b) per i complessi non compresi nella lettera a), la stessa autorità competente prevista alla medesima lettera a) per un impianto di combustione che nella medesima località raggiungesse la potenza termica di 51 MW, salvo diversa indicazione della regione o della provincia autonoma in cui il complesso è localizzato, che deve essere notificata, per ciascuna annualità di rilevazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale entro il 30 marzo. 2. Le comunicazioni annuali di cui all' del decreto 14 febbraio 2013, n. 22, sono effettuate con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 52.000 il gestore che omette di effettuare nei tempi previsti le comunicazioni di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157. 4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 26.000 il gestore che omette di rettificare eventuali inesattezze della comunicazione di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, nei tempi e con le modalità ivi indicate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-30

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