Capo I

Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

In vigore dal 11 apr 2014
1. All' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA e il parere motivato in sede di VAS sono espressi dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."; b) al comma 7, lettera c), le parole: "da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione" sono sostituite dalle seguenti: "o installazioni da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-3

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