Capo I
Art. 28
Modifiche agli allegati alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
In vigore dal 11 apr 2014
1. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ore di normale funzionamento" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "ore operative".
All'Allegato VI alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i riferimenti alle "ore di normale funzionamento" devono essere intesi, relativamente ai grandi impianti di combustione, come riferimenti alle "ore operative".
2. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Condizioni generali
I valori limite di emissione previsti dal presente Allegato sono calcolati in condizioni normali (temperatura di 273,15 K, e pressione di 101,3 kPa) previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli scarichi gassosi e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti che utilizzano combustibili solidi, al 3% per gli impianti, diversi dalle turbine a gas e dai motori a gas, che utilizzano combustibili liquidi e gassosi ed al 15 % per le turbine a gas e per i motori a gas. Nel caso delle turbine a gas usate in impianti nuovi a ciclo combinato dotati di un bruciatore supplementare, il tenore di O2 standard può essere definito dall'autorità competente in funzione delle caratteristiche dell'installazione.".
3. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel punto 2.1, le parole: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 273, comma 5, i gestori" sono sostituite dalle seguenti "I gestori".
4. All'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. Impianti multicombustibili
3.1 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o più combustibili, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, stabilisce i valori limite di emissione per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le polveri e i metalli nei modi previsti dal punto 3.2 o applicando le deroghe previste ai punti 3.3 e 3.4.
3.2. L'autorità competente applica la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'intero impianto di combustione secondo quanto stabilito dalla Parte II, sezioni da 1 a 6;
b) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando ciascuno dei valori limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.3. In deroga al punto 3.2 l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può applicare le disposizioni concernenti il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il più elevato valore limite di emissione, per gli impianti multi combustibile anteriori al 2013 che utilizzano i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i propri consumi propri dell'installazione, sempre che, durante il funzionamento dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile risulti pari ad almeno il 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili. Se la proporzione del calore fornito dal combustibile determinante è inferiore al 50% della somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili, l'autorità competente determina il valore limite di emissione, applicando la seguente procedura:
a) individuare il valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale dell'impianto secondo quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6;
b) calcolare il valore limite di emissione per il combustibile determinante, inteso come il combustibile con il valore limite di emissione più elevato in base a quanto stabilito dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e inteso, in caso di combustibili aventi il medesimo valore limite, come il combustibile che fornisce la quantità più elevata di calore. Tale valore limite si ottiene moltiplicando per due il valore limite di emissione del combustibile determinante, previsto dalla parte II, sezioni da 1 a 6, e sottraendo il valore limite di emissione relativo al combustibile con il valore limite di emissione meno elevato;
c) determinare i valori limite di emissione ponderati per combustibile, moltiplicando il valore limite di emissione del combustibile calcolato in base alla lettera b) per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile determinante, moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
d) addizionare i valori limite di emissione ponderati per combustibile.
3.4 In alternativa a quanto previsto al punto 3.3, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas, per gli impianti multicombustibili, ricompresi in una installazione che svolge attività di raffinazione, alimentati con i residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri combustibili, per i consumi propri dell'installazione, l'autorizzazione può applicare un valore limite medio di emissione di anidride solforosa pari a 1.000 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 e pari a 600 mg/Nm³ per gli altri impianti anteriori al 2013.
I valori medi da confrontare con tali valori limite sono calcolati ad una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo degli effluenti gassosi, e ad un tenore standard di O2 pari al 6% per i combustibili solidi e al 3% per i combustibili liquidi e gassosi, come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di biossido di zolfo emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi relativi agli impianti.
Tali valori limite medi sono rispettati se superiori alla media, calcolata su base mensile, delle emissioni di tutti i detti impianti, indipendentemente dalla miscela di combustibili usata, qualora ciò non determini un aumento delle emissioni rispetto a quelle previste dalle autorizzazioni in atto.
3.5 Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego alternativo di due o più combustibili, sono applicabili i valori limite di emissione di cui alla parte II, sezioni da 1 a 6, corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati."
5. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 4.1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La concentrazione di CO negli scarichi gassosi di ogni impianto di combustione alimentato con combustibili gassosi e con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è misurata in continuo.".
6. All'Allegato II, parte I, punto 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i paragrafi da 4.1 a 4.6 sono sostituiti dai seguenti:
"4.1 Negli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW le misurazioni delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nell'effluente gassoso sono effettuate in continuo. Se l'impianto con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 100 MW è alimentato con combustibili gassosi, anche la misurazione della concentrazione di CO nell'effluente gassoso è effettuata in continuo.
4.2. In deroga al punto 4.1 le misurazioni continue non sono richieste nei seguenti casi:
a) per il biossido di zolfo e per le polveri degli impianti di combustione alimentati con gas naturale;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentate a combustibile liquido con tenore di zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione.
4.3. In deroga al punto 4.1, l'autorità competente può non richiedere misurazioni continue nei seguenti casi:
a) per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10.000 ore di funzionamento;
b) per il biossido di zolfo degli impianti di combustione alimentati con biomassa se il gestore può provare che le emissioni di biossido di zolfo non possono in nessun caso superare i valori limite di emissione previsti dal presente decreto.
4.4. Nei casi previsti dai punti 4.2 e 4.3, l'autorità competente stabilisce, in sede di autorizzazione, l'obbligo di effettuare misurazioni discontinue degli inquinanti per cui vi è la deroga almeno ogni sei mesi ovvero, in alternativa, individua opportune procedure di determinazione per valutare le concentrazioni del biossido di zolfo e delle polveri nelle emissioni. Tali procedure devono essere conformi alle pertinenti norme CEN o, laddove queste non sono disponibili, alle pertinenti norme ISO, ovvero alle norme nazionali o internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
4.5. Per gli impianti di combustione alimentati a carbone o lignite, le emissioni di mercurio totale devono essere misurate almeno una volta all'anno.
4.6 La modifiche relative al combustibile utilizzato e alle modalità di esercizio costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m). In tal caso l'autorità competente valuta anche, in sede di autorizzazione, se rivedere le prescrizioni imposte ai sensi dei punti da 4.1 a 4.5.".
7. All'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le sezioni 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:
"Sezione 1
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili solidi
A.
1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi, ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:
=====================================================================
|Potenza termica | Carbone e lignite e | | |
|nominale totale | altri combustibili | | |
| (MWth) | solidi | Biomassa | Torba |
+================+========================+===============+=========+
|50-100 | 400 | 200 | 300 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300 | 250 | 200 | 300 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300 | 200 | 200 | 200 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 800 mg/Nm³ per gli impianti anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6%) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
=====================================================================
|Potenza termica | Carbone e lignite e | | |
|nominale totale | altri combustibili | | |
| (MWth) | solidi | Biomassa | Torba |
+================+========================+===============+=========+
|50-100 | 200 | 100 | 200 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|100-300 | 100 | 100 | 100 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
|> 300 | 75 | 75 | 75 |
+----------------+------------------------+---------------+---------+
C.
1. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni, se il gestore dimostra che i valori limite di emissione delle lettere A) e B) non possono essere rispettati a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai seguenti valori, intesi come valori limite medi mensili:
=====================================================================
|Potenza termica | | Impianti | |
|nominale totale | Impianti | anteriori al | |
| (MW) |anteriori al 2002| 2013 |Altri impianti |
+================+=================+================+===============+
|50-100 | 80 % | 92 % | 93 % |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|100-300 | 90 % | 92 % | 93 % |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
|> 300 | 96 % (*) | 96 % | 97 % |
+----------------+-----------------+----------------+---------------+
(*) per impianti alimentati a scisti bituminosi: 95%
2. Per gli impianti alimentati a combustibili solidi indigeni in cui sono coinceneriti anche rifiuti, se il gestore dimostra che non possono essere rispettati i valori limite Cprocesso per il biossido di zolfo di cui alla parte 4, punti 3.1 o 3.2, dell'Allegato I al Titolo I-bis della Parte Quarta del presente decreto, a causa delle caratteristiche del combustibile, l'autorizzazione può prevedere, in alternativa, un grado minimo di desolforazione quantomeno pari ai valori del precedente paragrafo. In tal caso, il valore Crifiuti di cui a tale parte 4, punto 1, è pari a 0 mg/Nm³.
3. Nei casi previsti dai paragrafi 1 e 2 il gestore, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento che riporta il tenore di zolfo del combustibile solido indigeno usato e il grado di desolforazione raggiunto come media mensile; la prima comunicazione indica anche la motivazione tecnica dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga.
Sezione 2
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili liquidi
A.
1. Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:
--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale valore limite di emissione
totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100 350
--------------------------------------------------------
100-300 250
--------------------------------------------------------
> 300 200
--------------------------------------------------------
2. In deroga al paragrafo 1, per gli impianti anteriori al 2002, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di biossido di zolfo pari a 850 mg/Nm³ per gli impianti con potenza non superiore a 300 MW e pari a 400 mg/Nm³ per gli impianti con potenza superiore a 300 MW, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno.. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti nuovi, che utilizzano combustibili liquidi ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel:
--------------------------------------------------------
Potenza termica nominale valore limite di emissione
totale (MWth) di SO2 (mg/Nm³)
--------------------------------------------------------
50-100 350
--------------------------------------------------------
100-300 200
--------------------------------------------------------
> 300 150
--------------------------------------------------------
Sezione 3
Valori limite di emissione di SO2 - Combustibili gassosi
A.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 3%) che devono essere applicati agli impianti alimentati a combustibile gassoso ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas:
---------------------------------------------------------------------
Gas naturale ed altri gas 35
---------------------------------------------------------------------
Gas liquido 5
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da forni a coke 400
---------------------------------------------------------------------
Gas a basso potere calorifico originati da altiforni 200
---------------------------------------------------------------------
Per gli impianti di combustione anteriori al 2002 alimentati con gas a basso potere calorifico originati dalla gassificazione dei residui delle raffinerie si applica un limite pari a 800 mg/Nm³.
Sezione 4
Valori limite di emissione di NOx (misurati come NO2 ) e di CO
A.
1. Valori limite di emissione di NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 alimentati con combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
=====================================================================
| Potenza | | | |
| termica |Carbone e lignite | | |
| nominale | e altri | | |
| totale | combustibili | Biomassa e | |
| (MWth) | solidi | torba | Combustibili liquidi |
+============+==================+============+======================+
|50-100 |300 |300 |450 |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|100-300 |200 |250 |200 |
+------------+------------------+------------+----------------------+
|> 300 |200 |200 |150 |
+------------+------------------+------------+----------------------+
L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 400 mg/Nm³ per impianti anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.
L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, situati all'interno di installazioni chimiche, alimentati con residui liquidi di produzione di cui non è ammesso il commercio utilizzati ai fini del processo di produzione.
L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido o liquido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
L'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di NOx pari a 450 mg/Nm³ per impianti di combustione autorizzati prima del 1° luglio 1987, anche se con una potenza termica nominale totale superiore a 500 MW, alimentati a combustibile solido, che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
2. Le turbine a gas (comprese le turbine a gas a ciclo combinato - CCGT) di impianti che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 90 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.
3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
A-bis
1. Valori limite di emissione di NOx e di CO espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi) che devono essere applicati per gli impianti di combustione alimentati a combustibile gassoso anteriori al 2013:
===========================================================
| Tipo impianto | NOx | CO |
+=============================+===================+=======+
|alimentato con gas naturale,*| | |
|ad eccezione delle turbine a | | |
|gas e dei motori a gas |100 |100 |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas di | | |
|altoforno, gas da forno a | | |
|coke o gas a basso potere |200 (300 per | |
|calorifico originati dalla |impianti anteriori | |
|gassificazione dei residui |al 2002 di potenza | |
|delle raffinerie, ad |termica totale non | |
|eccezione delle turbine a gas|superiore ai 500 | |
|e dei motori a gas |MW) |- |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|alimentato con gas diversi da|200 (300 per | |
|quelli specificamente |impianti anteriori | |
|previsti dalla presente |al 2002 di potenza | |
|tabella, ad eccezione delle |termica totale non | |
|turbine a gas e dei motori a |superiore ai 500 | |
|gas |MW) |- |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le | | |
|CCGT) alimentate a gas | | |
|naturale* |50 |100 |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Turbine a gas (comprese le | | |
|CCGT) alimentate con gas | | |
|diversi dal gas naturale* |120 |- |
+-----------------------------+-------------------+-------+
|Motori a gas |100 |100 |
+-----------------------------+-------------------+-------+
* Il gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20% in volume di inerti ed altri costituenti.
2. In deroga al paragrafo 1, sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 75 mg/Nm³ le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale usate:
- in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che abbia un grado di rendimento globale superiore al 75%;
- in impianti a ciclo combinato che abbiano un grado di rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55%;
- per trasmissioni meccaniche.
Per le turbine a gas (comprese le CCGT) alimentate a gas naturale che non rientrano in una delle categorie di cui sopra e che hanno un grado di efficienza μ, determinato alle condizioni ISO di carico base, superiore al 35%, il valore limite di emissione di NOx è pari a 50 x μ/35%.
3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 4, l'autorizzazione può prevedere, per le turbine a gas (comprese le CCGT) anteriori al 2002 che, negli anni successivi al rilascio, non saranno in funzione per più di 1.500 ore operative annue calcolate come media mobile su ciascun periodo di cinque anni e, comunque, per più di 3.000 ore operative all'anno, un valore limite di emissione di NOx pari a 150 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate a gas naturale e a 200 mg/Nm³ se le turbine sono alimentate con altri gas o combustibili liquidi. Il gestore è tenuto a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui sono registrate le ore operative annue degli impianti soggetti alla deroga.
4. Per le turbine a gas di potenza termica nominale maggiore o uguale a 300 MW ubicate nelle zone nelle quali i livelli di ossidi di azoto comportano il rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, l'autorizzazione deve prevedere un valore limite di ossidi di azoto pari o inferiore a 40 mg/ Nm³.
5. Le turbine a gas e i motori a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera A-bis. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
B.
1. Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi e gassosi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine, dei motori a gas e dei motori diesel.
=====================================================================
| Potenza | | | |
| termica |Carbone e lignite e | | |
| nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili |
|totale (MWth)| solidi | torba | liquidi |
+=============+====================+============+===================+
| | |180 per | |
| | |biomasse | |
| | |solide e | |
| | |torba 200 | |
| | |per biomasse| |
|50-100 |150 |liquide |150 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
| | |180 per | |
| | |biomasse | |
| | |solide e | |
| | |torba 200 | |
| | |per biomasse| |
|100-300 |100 |liquide |100 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300 |100 |150 |100 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
2. Le turbine a gas (comprese le CCGT) che utilizzano distillati leggeri e medi come combustibili liquidi sono soggette ad un valore limite di emissione di NOx pari a 50 mg/Nm³ e di CO pari a 100 mg/Nm³.
3. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
B-bis
1.Valori limite di emissione di NOx e CO espressi in mg/Nm³ per impianti di combustione nuovi alimentati a combustibile gassoso (tenore di O2 di riferimento: 15% per le turbine e motori a gas e 3% negli altri casi).
===========================================
| Tipo impianto | NOx | CO |
+=========================+=======+=======+
|diverso dalle turbine a | | |
|gas e dei motori a gas |100 |100 |
+-------------------------+-------+-------+
|Turbine a gas (comprese | | |
|le CCGT) |30 * |100 |
+-------------------------+-------+-------+
|CCGT usate per | | |
|trasmissioni meccaniche |50 * |100 |
+-------------------------+-------+-------+
|Motori a gas |75 |100 |
+-------------------------+-------+-------+
* Se il grado di efficienza μ, determinato alle condizioni ISO di carico base, supera il 35%, il valore limite di emissione di NOx è pari a 30 x μ/35%, o in caso di CCGT utilizzate per trasmissioni meccaniche è pari a 50 x μ/35%.
2. Le turbine a gas per casi di emergenza che sono in funzione per meno di 500 ore operative annue non sono soggette ai valori limite di emissione di cui alla presente lettera B-bis. Il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono registrate le ore operative annue utilizzate.
Sezione 5
Valori limite di emissione delle polveri
A.
1. Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti anteriori al 2013 che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
=====================================================================
| Potenza | | | |
| termica |Carbone e lignite ed| | |
| nominale | altri combustibili | Biomassa e | Combustibili |
|totale (MWth)| solidi | torba | liquidi |
+=============+====================+============+===================+
|50-100 |30 |30 |30 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|100-300 |25 |20 |25 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
|> 300 |20 |20 |20 |
+-------------+--------------------+------------+-------------------+
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorizzazione può prevedere un valore limite di emissione di polveri pari a 50 mg/Nm³ per gli impianti di combustione anteriori al 2002 con una potenza termica nominale totale non superiore a 500 MW che utilizzano residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio ai fini del processo di raffinazione.
B.
1. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento: 6% per i combustibili solidi, 3% per i combustibili liquidi) che devono essere applicati agli impianti nuovi che utilizzano combustibili solidi o liquidi, ad eccezione delle turbine a gas, dei motori a gas e dei motori diesel.
===============================================================
| Potenza termica | | |
| nominale totale | |altri combustibili solidi|
| (MWth) |Biomassa e torba | o liquidi |
+=================+=================+=========================+
| |18 per biomasse | |
| |solide e torba 10| |
| |per biomasse | |
|50-300 |liquide |20 |
+-----------------+-----------------+-------------------------+
| |18 per biomasse | |
| |solide e torba 10| |
| |per biomasse | |
|> 300 |liquide |10 |
+-----------------+-----------------+-------------------------+
2. Valori limite di emissione di polveri, espressi in mg/Nm³ (tenore di O2 di riferimento 3%) che devono essere applicati a tutti gli impianti che utilizzano combustibili gassosi ad eccezione delle turbine a gas e dei motori a gas.
+-----------------------------+-------+
|Gas diversi da quelli | |
|indicati nella presente | |
|tabella |5 |
+-----------------------------+-------+
|Gas di altiforni |10 |
+-----------------------------+-------+
|Gas prodotti dall'industria | |
|siderurgica che possono | |
|essere usati in stabilimenti | |
|diversi da quello di | |
|produzione |30 |
+-----------------------------+-------+
"
8. Alla sezione 6, della parte II, dell'Allegato II, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella nota 10 le parole: "del presente allegato" sono sostituite dalle seguenti "della presente sezione".
9. All'Allegato II, parte II, sezione 7, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel titolo, le parole: "che devono essere applicati agli impianti anteriori al 1988" sono soppresse e nella nota 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano in ogni caso fermi i valori limite di CO indicati nella sezione 4, lettere A-bis e B-bis."
10. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. I sistemi di misurazione continua sono soggetti a verifica mediante misurazioni parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno. I gestori informano l'autorità competente dei risultati di tale verifica."
11. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla tabella del paragrafo 4, è aggiunta la seguente linea: "Monossido di carbonio 10%".
12. All'Allegato II, parte II, sezione 8, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: "6. In caso di impianti a cui si applicano i gradi di desolforazione di cui alla sezione 1, lettera C, l'autorizzazione prescrive le modalità atte ad assicurare anche un controllo periodico del tenore di zolfo del combustibile utilizzato.
Le modifiche relative al combustibile utilizzato costituiscono modifica ai sensi dell'articolo 268, comma 1, lettera m).".
13. All'Allegato II, parte III, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello è sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
14. All'Allegato II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parte V è soppressa.
15. All'Allegato III, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
"2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 o ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.";
b) a decorrere dal 1° giugno 2015 i punti 2.1 e 2.3 sono sostituiti dai seguenti:
"2.1. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
2.3. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.".
16. All'Allegato III, parte I, paragrafo 4, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente punto: "4.3-bis Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nell'effluente gassoso non sono presi in considerazione i volumi di gas che possono essere aggiunti, ove tecnicamente giustificato, per scopi di raffreddamento o di diluizione.".
17. All'Allegato III, parte IV, alla Parte Quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) nel paragrafo 1 il periodo: "A tal fine i progetti di cui all'articolo 275, comma 8, e le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 275, comma 9, indicano le emissioni bersaglio da rispettare e tutti gli elementi necessari a valutarne l'equivalenza." è soppresso.
b) il paragrafo 3 è soppresso.
18. Dopo l'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente allegato I alla parte quinta-bis:
"Allegato I
Attività che producono biossido di titanio
Parte 1
Valori limite per le emissioni nelle acque
1. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento al solfato (come media annuale): 550 kg di solfato per t di biossido di titano prodotto;
2. Nel caso di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro (come media annuale):
a) 130 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio naturale;
b) 228 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza rutilio sintetico;
c) 330 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag". In caso di scarico in acque salate (estuariali, costiere, d'altura) si può applicare un valore limite di 450 kg di cloruro per t di biossido di titanio prodotto se si utilizza "slag".
3. Per installazioni e stabilimenti che utilizzano il processo con cloruro e che utilizzano più di un tipo di minerale, i valori limite di emissione di cui al punto 2 si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.
Parte 2
Valori limite per le emissioni nell'atmosfera
1. I valori limite di emissione espressi come in concentrazioni di massa per metro cubo (Nm³) sono calcolati a una temperatura di 273,15 K ad una pressione di 101,3 kPa.
2. Polveri: 50 mg/Nm³ come media oraria dalle fonti più importanti e 150 mg/Nm³ come media oraria dalle altre fonti.
3. Biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione, compresi gli aerosol acidi, calcolati come SO2 equivalente:
a) 6 kg per t di biossido di titanio prodotto come media annuale;
b) 500 mg/Nm³ come media oraria per gli impianti di concentrazione dell'acido di scarto.
4. Cloro, in caso di installazioni che utilizzano il procedimento con cloruro:
a) 5 mg/Nm³ come media giornaliera;
b) 40 mg/Nm³ per qualsiasi intervallo di tempo.
Parte 3
Controllo delle emissioni
Il controllo delle emissioni nell'atmosfera comprende almeno il monitoraggio in continuo di:
a) biossido e triossido di zolfo emessi in atmosfera dalla digestione e dalla calcinazione da impianti di concentrazione degli acidi di scarto in installazioni che utilizzano il procedimento al solfato;
b) cloro proveniente dalle fonti principali all'interno di installazioni e stabilimenti che utilizzano il procedimento con cloruro;
c) polvere proveniente dalle fonti principali di installazioni e stabilimenti."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;46#art-28