Capo II
Art. 8
Obblighi dei mandatari
In vigore dal 30 mar 2014
1. Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto.
2. Gli obblighi di cui all', comma 1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario.
3. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorità nazionale di vigilanza nazionale del mercato di cui all', la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE;
b) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE con il presente decreto;
c) cooperare con la predetta autorità di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che rientrano nel loro mandato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-8