Capo I

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2020
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) 'apparecchiature elettriche ed elettronichè o 'AEÈ, le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di tali correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua; b) ai fini di cui alla lettera a), 'che dipendonò, in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per espletare almeno una delle funzioni previste; c) 'utensili industriali fissi di grandi dimensionì, un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo; d) 'alle installazioni fisse di grandi dimensionì, una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati e installati da professionisti, destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti; e) 'cavì, tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE; f) 'fabbricantè, qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; g) 'mandatariò, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività; h) 'distributorè, qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato; i) 'importatorè, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un Paese terzo; l) 'operatori economicì, il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; m) 'messa a disposizione sul mercatò, qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; n) 'immissione sul mercatò, la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione; o) 'norma armonizzatà, una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione elencati all'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all' di tale direttiva; p) 'specificazione tecnicà, un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio devono soddisfare; q) 'marcatura CÈ, una marcatura mediante cui il fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione; r) 'valutazione della conformità, la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni della presente direttiva in materia di AEE siano state rispettate; s) 'vigilanza del mercatò, le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le AEE siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse; t) 'richiamò, qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale; u) 'ritirò, qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena di fornitura; v) 'materiale omogeneò, un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi; z) 'dispositivo medicò, un dispositivo medico come definito all', comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, che sia anche un AEE; aa) 'dispositivo medico-diagnostico in vitrò, un dispositivo medico-diagnostico in vitro come definito all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332; bb) 'dispositivo medico impiantabile attivò, un dispositivo medico attivo come definito all', comma 2, lettera c), del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507; cc) 'strumenti di monitoraggio e controllo industrialì, strumenti di monitoraggio e controllo destinati esclusivamente ad uso industriale o professionale; dd) 'disponibilità di un sostitutò, la capacità di un sostituto di essere fabbricato e consegnato entro un ragionevole lasso di tempo rispetto al tempo necessario per la fabbricazione e la distribuzione delle sostanze di cui all'allegato II; ee) 'affidabilità di un sostitutò, la probabilità che un'AEE che utilizza un sostituto esegua una funzione richiesta senza guasti, in determinate condizioni, per un determinato periodo di tempo; ff) 'pezzo di ricambiò, una parte distinta di un'AEE che può sostituire una parte di un'AEE. L'AEE non può funzionare come previsto in assenza di tale parte. La funzionalità dell'AEE è ristabilita o è potenziata quando la parte è sostituita da un pezzo di ricambio; gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-3

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Art. 3 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. — Definizioni | Portale Normativo