Capo II

Art. 9

Obblighi degli importatori

In vigore dal 30 mar 2014
1. Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto. 2. Gli importatori, prima di immettere un'AEE sul mercato, assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'idonea procedura di valutazione della conformità e che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, l'AEE rechi la marcatura CE e sia accompagnata dai documenti prescritti e il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all', commi 6, 7 e 8. 3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme all' non immette l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato di cui all'. 4. Gli importatori indicano sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione o nazionali di recepimento contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione. 5. Ai fini della conformità al presente decreto, gli importatori mantengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori. 6. Gli importatori che ritengono o abbiano motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle disposizioni del presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza del mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata. 7. Gli importatori conservano per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengono a disposizione della predetta autorità di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tale autorità. 8. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE con il presente decreto, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità al presente decreto delle AEE che hanno immesso sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;27#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. — Obblighi degli importatori | Portale Normativo