Art. 16

Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano

In vigore dal 26 feb 2014
1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Mauro, Ministro della difesa D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze Lorenzin, Ministro della salute Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-16

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Art. 16 Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. — Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano | Portale Normativo