Art. 16
16 / 16Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
In vigore dal 26 feb 2014
1. Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
2. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Mauro, Ministro della difesa
D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Giovannini, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-16