Art. 13

Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio

In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 198, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per il dipendente residente al di fuori della regione amministrativa ove hanno sede le competenti commissioni mediche, se le condizioni di salute ne rendono oggettivamente impossibile o molto disagevole lo spostamento, la commissione territorialmente competente può delegare la visita due medici, di cui almeno uno ufficiale superiore, appartenenti alle infermerie di cui all'articolo 199 o ai servizi sanitari appositamente individuati ed organizzati presso enti o comandi superiori.» b) all'articolo 1880, comma 1, dopo le parole «citate strutture», sono inserite le seguenti: «o in una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale. Il citato giudizio può essere espresso anche sulla base degli accertamenti effettuati entro due giorni dall'evento da un'autorità sanitaria militare o da struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale anche quando non abbiano determinato inizialmente il ricovero. La medesima procedura è applicabile alle lesioni traumatiche da causa violenta occorse nell'ambito di attività operativa o addestrativa svolta all'estero e che abbiano provocato il ricovero ovvero siano state accertate entro due giorni dall'evento presso struttura sanitaria estera militare o civile».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-13

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Art. 13 Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. — Semplificazione delle procedure per il riconoscimento delle cause di servizio | Portale Normativo