Art. 10
Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.»;
b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»;
c) all'articolo 881:
1) al comma 1, le parole «della pratica medico-legale riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneità al servizio sia del»;
2) al comma 2, il numero «2215» è sostituito dal seguente: «2207»;
d) all'articolo 954:
1) al comma 1, le parole «un successivo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno»;
2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 955:
1) al comma 1, dopo le parole «servizio militare incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I volontari in ferma prefissata cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.»;
f) l'articolo 1301 è abrogato;
g) all'articolo 1308:
1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o specialità o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco»;
2) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»;
3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»;
h) all'articolo 1309, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte:
a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto;
b) per la specialità furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo;
c) per la specialità operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo;
d) per la specialità maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.»;
i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma prefissata di un anno e» e le parole «, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse;
l) all'articolo 2199:
1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»;
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.»;
3) al comma 4:
3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», è inserita la seguente: «minime»;
3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», è inserita la seguente: «massime»;
4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti;
«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.»;
m) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 798-bis».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-01-28;8#art-10