Art. 6
Revisione della disciplina comune in materia di stato giuridico del personale delle Forze armate, produttività ed efficienza del servizio, misure di assistenza
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 911, comma 1, dopo le parole «in aspettativa», sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze della Forza armata di appartenenza,»;
b) all'articolo 923, comma 1, dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile, secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 930.»;
c) all'articolo 929, comma 2, dopo le parole «sanitario definitivo», sono inserite le seguenti: «o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis)»;
d) all'articolo 976, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.»;
e) all'articolo 981, comma 1, lettera b), dopo le parole «e successive modificazioni», sono inserite le seguenti: «, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse»;
f) all'articolo 1025, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. La redazione della documentazione caratteristica è condotta attraverso l'informatizzazione dei dati e l'uso della firma digitale.»;
g) all'articolo 1506:
1) al comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:
«h-bis) i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In costanza di riconoscimento del diritto a fruire di tali permessi, il militare interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;»;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai militari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2007, n. 171, fermo restando il limite temporale della ferma contratta.
1-ter Al personale in ferma dell'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.»;
h) dopo l'articolo 1805, è inserito il seguente:
«Art. 1805-bis (Fondo per la retribuzione della produttività del personale militare transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa). - 1. Per ciascun militare nell'anno di transito nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa, annualmente e per l'intero periodo di permanenza del militare transitato in detti ruoli, è versato al fondo per la retribuzione della produttività del personale civile stesso un importo corrispondente alla quota media pro capite delle risorse strutturali dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate comunque denominati.
i) l'articolo 1836 è sostituito dal seguente:
«Art. 1836 (Fondo casa). - 1. Al fine di agevolare l'accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito a favore del personale del Ministero della difesa per l'acquisto o la costruzione della prima casa, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo di garanzia denominato "fondo casa", alimentato dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute al personale del Ministero della difesa a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nella percentuale prevista dall'articolo 287, comma 2. La garanzia è concessa nei limiti delle disponibilità annuali del fondo.
2. Il fondo di cui al comma 1 costituisce garanzia di ultima istanza fino ad un massimo dell'80 per cento della quota capitale per i mutui concessi ai sensi del presente articolo. A tale scopo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito conto di tesoreria.
In caso di escussione della garanzia il Ministero della difesa è autorizzato a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1.
4. Le somme annualmente disponibili sul fondo di cui al comma 1 vengono accantonate in relazione alle garanzie prestate.»;
l) dopo l'articolo 1837, è inserito il seguente:
«Art. 1837-bis (Assistenza in favore delle famiglie dei militari).
- 1. I familiari dei militari impiegati in attività operative o addestrative prolungate possono essere autorizzati, durante il periodo di assenza del congiunto, ferme le esigenze di servizio, nell'ambito delle risorse disponibili e secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa, ad accedere prioritariamente agli organismi di protezione sociale e alle strutture sanitarie militari, a fruire di agevolazioni previste a favore del congiunto nonché, nei casi di necessità e urgenza, a utilizzare temporaneamente infrastrutture, servizi e mezzi dell'amministrazione.».
Storico versioni
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