Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 gen 2020
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) anno di riferimento: l'anno cui si riferiscono i dati del consumo o delle importazioni nette utilizzati per calcolare il livello delle scorte da detenere e il livello delle scorte effettivamente detenuto in un dato momento;
b) additivi: sostanze diverse dagli idrocarburi che sono aggiunte o miscelate a un prodotto allo scopo di modificarne le proprietà;
c) biocarburanti: carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto, prodotti dalla 'biomassà, ovvero la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
d) consumo interno: il dato aggregato corrispondente al totale, calcolato secondo l'allegato II, dei quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici; tale aggregato comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo finale; esso comprende altresì l'autoconsumo del settore dell'energia, fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.
e) decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte: qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia internazionale per l'energia, intesa a rendere disponibili sul mercato petrolio greggio o prodotti petroliferi attraverso il rilascio delle scorte dei suoi membri e misure addizionali;
f) organismo centrale di stoccaggio (OCS): il soggetto di un Paese membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che opera ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o della vendita di scorte di petrolio e prodotti petroliferi, comprese le scorte di sicurezza e le scorte specifiche; l'OCSIT è l'Organismo centrale di stoccaggio italiano;
g) interruzione grave dell'approvvigionamento: una riduzione grave e improvvisa dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi dell'Unione europea o di uno Stato membro, che abbia comportato o meno una decisione internazionale efficace di rilascio delle scorte;
h) bunkeraggi marittimi internazionali: quanto previsto dall'allegato A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
i) scorte petrolifere: scorte di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
l) scorte di sicurezza: scorte petrolifere che ciascuno Stato membro è tenuto a mantenere ai sensi dell';
m) scorte commerciali: scorte petrolifere detenute dagli operatori economici che il presente decreto non impone di detenere;
n) scorte specifiche: scorte petrolifere conformi alle condizioni di cui all';
o) accessibilità fisica: le modalità di localizzazione e trasporto di scorte ai fini del rilascio o dell'effettiva consegna agli utilizzatori finali e ai mercati in tempi e condizioni tali da far fronte ad eventuali problemi di approvvigionamento;
p) stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito: impianto destinato allo stoccaggio del petrolio, dei prodotti petroliferi, dei biocarburanti e degli additivi costituito da serbatoi ed attrezzature per l'immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008;
q) operatori economici persone fisiche o giuridiche che producono, importano, esportano commercializzano o detengono prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008; non sono considerati operatori economici, ai fini del presente decreto, i soggetti che risultano esclusivamente utilizzatori finali di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;249#art-2