Art. 1

Riduzione degli uffici del giudice di pace

In vigore dal 13 set 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l', comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Riduzione degli uffici del giudice di pace 1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156#art-1

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Art. 1 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. — Riduzione degli uffici del giudice di pace | Portale Normativo