Art. 1
1 / 7Riduzione degli uffici del giudice di pace
In vigore dal 13 set 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Riduzione degli uffici del giudice di pace
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156#art-1