Art. 2
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 28 feb 2014
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l' è sostituito dal seguente:
«. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalità possono essere costituiti in un unico ufficio due o più uffici contigui. Nel decreto è designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
b) è inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
1-bis. Il giudice di pace di Aversa è rinominato giudice di pace di Napoli nord.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la modifica al presente articolo acquista efficacia "decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156#art-2