Art. 6
AbrogatoPresenza negli Uffici dell'Amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri
In vigore dal 1 gen 2027
1. Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall'Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
2. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-6