Art. 5
AbrogatoScambio di informazioni senza preventiva richiesta
In vigore dal 1 gen 2027
1. Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall'imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-5