Art. 10

Abrogato

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

In vigore dal 1 gen 2027
1. Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all'autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall'organo competente a seguito del ricorso ad esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell', comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all'autorità adita la suddetta decisione insieme ad un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all'autorità adita anche una nuova richiesta. 3. Gli uffici di collegamento che vengono informati dall'autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell'importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando gli agenti della riscossione a proseguire l'azione avviata per il recupero limitatamente all'importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1999. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell'importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell'ulteriore importo. A tale fine affidano il carico agli agenti della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli .

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;149#art-10

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