Art. 21

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 set 2012
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Stromboli, addì 6 agosto 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Severino, Ministro della giustizia Cancellieri, Ministro dell'interno Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-21

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Art. 21 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo