Art. 21
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 14 set 2012
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addì 6 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Severino, Ministro della giustizia
Cancellieri, Ministro dell'interno
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-21