Art. 17
Modificazioni all'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di tintolavanderia
In vigore dal 14 set 2012
1. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «soggetta a dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: « della legge»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-17