Art. 16
Modificazioni alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ed all'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, relativo all'attività di estetista
In vigore dal 14 set 2012
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', come modificato dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, le parole: «dichiarazione di inizio di attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività» e le parole: «, comma 2, secondo periodo, della legge» sono sostituite dalle seguenti: « della legge»;
b) all', comma 01, come inserito dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività.»;
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 59 del 2010 è sostituito dal seguente: «3. Sono o restano abrogati l', comma 1, l', comma 4, dalle parole: "prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l', comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell' della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147#art-16