Capo I
Art. 53
Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili
In vigore dal 1 giu 2012
Garanzia di accesso e di scelta equivalenti
per gli utenti finali disabili
1. Dopo l' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:
"Art. 73-bis (Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili). - 1. L'Autorità, ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili:
a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;
b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-53