Capo I

Art. 52

Disponibilità di servizi

In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disponibilità di servizi"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-52

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Art. 52 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Disponibilità di servizi | Portale Normativo