Capo I
Art. 24
Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
In vigore dal 1 giu 2012
Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d'uso delle frequenze radio, conformi all' del Codice.
L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1.".
2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli , commi 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-24