Capo I

Art. 22

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

In vigore dal 1 giu 2012
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica 1. Dopo il comma 3 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: "3-bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.". 2. Al comma 4 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "denuncia di inizio attività", sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività". 3. All', comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "Ministero delle comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; le parole: "Ministro delle comunicazioni", sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dello sviluppo economico".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-22

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Art. 22 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. — Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica | Portale Normativo