Capo I
Art. 18
Normalizzazione
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 2, dell', del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "2. Fintantochè le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l'applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-18