Art. 43

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 giu 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Art. 43 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Clausola di invarianza finanziaria | Portale Normativo