Art. 43 · Clausola di invarianza finanziaria

Art. 43

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 27 giu 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-43