Art. 39
Modifica dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'articolo 54
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque esercita attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli nonché dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalità diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all', non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell', comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attività, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all', non ottempera agli obblighi di cui all', comma 1, lettere i) ed l), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall' senza l'autorizzazione prescritta dall', oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all', non ottempera agli obblighi di cui all', commi 2 e 3, all', comma 2, all', commi 1, 2 e 5, e all', commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;
f) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
«16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell', comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.»;
g) il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli , introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.»;
h) i commi 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
«23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresì l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione è raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell' e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.»;
i) dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
«26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonché presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;
l) il comma 27 è sostituito dal seguente:
«27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attività dei Servizi fitosanitari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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