Art. 36
Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'articolo 50
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 la parola: «documentati» è sostituita dalla seguente: «documentali»;
b) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:
«l-bis) l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualità delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'.»;
d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. È fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalità di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»;
e) il comma 3 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-36