Art. 34

Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente: «Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale". 2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. 3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale. 4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».
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Art. 34 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 | Portale Normativo