Art. 34
Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Inserimento dell'articolo 48-bis
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1.
Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale è dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".
2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.
4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facoltà assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-34