Art. 9
Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei
In vigore dal 18 mag 2012
1. Le politiche di reclutamento del personale sono valutate in relazione a:
a) la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori elaborata in data successiva alla presa di servizio presso l'ateneo ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo, tenuto conto delle specificità delle rispettive aree disciplinari;
b) la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle discipline di area medica, di scuola di specializzazione, nella università in cui sono stati reclutati come ricercatori;
c) la percentuale dei professori reclutati da altri atenei;
d) la percentuale dei professori e ricercatori in servizio presso l'ateneo, responsabili scientifici di progetti di ricerca, comunitari e internazionali;
e) il grado di internazionalizzazione del corpo docente, valutato in termini di numerosità di docenti provenienti dall'estero o chiamati dall'ateneo in qualità di vincitori di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea;
f) la struttura e i rapporti dell'organico del personale docente e ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo anche tenuto conto degli indirizzi di cui all'.
2. Il periodo di riferimento della valutazione, la ponderazione dei criteri e la definizione dei parametri per l'attuazione del comma 1 sono stabiliti dall'ANVUR entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49#art-9