Art. 10
Programmazione finanziaria triennale del Ministero
In vigore dal 18 mag 2017
1. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e programmazione del sistema universitario, il Ministro individua con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e avente validità almeno triennale, le percentuali del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente, ai risultati della didattica, della ricerca, delle politiche di reclutamento e agli interventi perequativi ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il Ministero comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati della programmazione triennale del sistema universitario relativi agli articoli di cui al presente decreto concernenti il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo - 11 maggio 2017, n. 104 (in G.U. 1ª s.s. 17/05/2017, n. 20), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1 "limitatamente alle parole «al costo standard per studente,»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49#art-10