Art. 12
Norme finali
In vigore dal 18 mag 2012
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero per l'anno 2012 e per gli esercizi successivi.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;49#art-12