Art. 7
Modificazioni al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
In vigore dal 27 mar 2012
1. Al libro settimo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1841, comma 1:
1) dopo la parola: «militare» è inserita la seguente: «che»;
2) dopo le parole: «causa di servizio» sono inserite le seguenti: «ha diritto alla pensione normale»;
b) all'articolo 1874, comma 1, dopo le parole: «della pensione» sono inserite le seguenti: «, dell'indennità di ausiliaria»;
c) alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 1876, dopo la parola: «personale», ovunque ricorre, sono inserite le parole: « trattenuto in servizio ovvero»;
d) al comma 1 dell'articolo 1877 è anteposto il seguente periodo: «Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.»;
e) all'articolo 1878, comma 1, dopo le parole: «n. 461,» sono inserite le seguenti: «e dall' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,»;
f) all'articolo 1880, comma 1:
1) le parole: «dell'ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195»;
2) le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «una delle citate strutture»;
g) all'articolo 1911, comma 2, dopo il numero: «1076» sono inserite le seguenti parole: «, comma 1,»;
h) all'articolo 1916, comma 2, le parole: «, in relazione al beneficio aggiuntivo dell'assegno speciale» sono soppresse;
i) all'articolo 1919, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), le parole: «o sottufficiali», ovunque ricorrono, sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20#art-7