Art. 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 27 mar 2012
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Di Paola, Ministro della difesa Patroni griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Barca, Ministro per la coesione territoriale Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Passera, Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ornaghi, Ministro per i beni e le attività culturali Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20#art-11

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Art. 11 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246. — Disposizioni finanziarie | Portale Normativo