Art. 5

Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 27 mar 2012
Modifiche al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro quinto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1533, comma 2, le parole: «tenente generale» sono sostituite dalle seguenti: «generale di corpo d'armata»; b) all'articolo 1594, comma 1, è anteposto il seguente periodo: «Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età.»; c) all'articolo 1617, comma 1, dopo le parole: «cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; d) all'articolo 1618, comma 1, dopo le parole: «promozione dei cappellani militari» sono inserite le seguenti: «di complemento e»; e) all'articolo 1622, comma 1, dopo il numero: «1621» sono inserite le seguenti parole: «, commi 3 e 4,»; f) all'articolo 1689: 1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) essere dirigente responsabile di struttura sanitaria complessa o essere stato primario o aiuto di ospedale, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;»; 2) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o equipollenti»; g) all'articolo 1726, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) il personale del servizio sanitario di cui agli articoli 208 e 209;»; h) al comma 6 dell'articolo 1737 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.»; i) all'articolo 1740, comma 1, lettera b), il numero: «19°» è sostituito dal seguente: «18°»; l) all'articolo 1742: 1) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non hanno compiuto nel biennio le ore di tirocinio previste dai programmi dei corsi di studio per le Infermiere volontarie della Croce rossa italiana.»; 2) al comma 4, dopo la parola: «pratiche» sono inserite le seguenti: «di quattro ore ciascuna»; m) all'articolo 1759, comma 1, dopo la parola: «servizio» è inserita la seguente: «volontario».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20#art-5

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