Capo I

Art. 2

Ambito di applicazione e divieti

In vigore dal 18 ago 2015
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). 1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'. 2. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-2

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