Capo I
Art. 2
2 / 39Ambito di applicazione e divieti
In vigore dal 18 ago 2015
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio italiano e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS).
1-bis. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli accordi di cui all'.
2. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-2