Art. 17

Sanzioni

In vigore dal 21 ott 2011
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all', comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all' è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro. 3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro. 4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall'organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. — Sanzioni | Portale Normativo