Art. 17
17 / 18Sanzioni
In vigore dal 21 ott 2011
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga ai divieti o non rispetti gli obblighi di riservatezza di cui all', comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque violi gli obblighi di collaborazione di cui all' è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque contravvenga agli obblighi di protezione delle prove di cui all' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 6.000 euro.
4. Le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono accertate dall'organismo investigativo e le sanzioni irrogate dallo stesso organismo in conformità a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-17