Art. 12

Obbligo di collaborazione

In vigore dal 21 ott 2011
1. È fatto obbligo agli armatori e comandanti di unità navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attività d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonché favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. 2. Allo stesso obbligo soggiacciono: a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio; b) il cantiere navale che ha costruito la nave; c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave; d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri; e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. — Obbligo di collaborazione | Portale Normativo