Art. 12 · Obbligo di collaborazione

Art. 12

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Obbligo di collaborazione

In vigore dal 21 ott 2011
1. È fatto obbligo agli armatori e comandanti di unità navali, comprese quelle di bandiera estera, di non intralciare e di collaborare con gli investigatori durante l'attività d'indagine, di rendere disponibile qualunque fonte di potenziale prova nonché favorire l'accesso a qualunque locale della nave ed al relativo armamento. 2. Allo stesso obbligo soggiacciono: a) gli interessati a qualunque titolo alla nave, al carico o al viaggio; b) il cantiere navale che ha costruito la nave; c) le imprese che hanno realizzato o partecipato all'armamento della nave; d) i componenti l'equipaggio e gli eventuali passeggeri; e) qualunque altro soggetto che, a giudizio dell'investigatore, possa essere in possesso di informazioni utili all'inchiesta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;165#art-12