Art. 4

Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale

In vigore dal 20 ott 2011
Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale 1. Quando l'Amministrazione è informata che una nave di bandiera nazionale è stata sottoposta a fermo da parte di uno Stato di approdo, fatte salve le attività di indagine finalizzate ad accertare eventuali responsabilità, adotta le procedure di seguito indicate, finalizzate a verificare che la nave sia tempestivamente resa conforme alle pertinenti convenzioni IMO: a) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha autorizzato gli organismi riconosciuti all'esecuzione dei compiti stabiliti dall' del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinché l'organismo riconosciuto effettui una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate; b) per fermo dovuto a deficienze concernenti i certificati per i quali l'Amministrazione ha affidato agli organismi riconosciuti l'esecuzione dei compiti stabiliti dall' del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, l'Amministrazione provvederà affinché l'organismo riconosciuto, effettui, per conto dell'Amministrazione, una visita addizionale a bordo per la rettifica delle deficienze rilevate. 2. L'Amministrazione ha, in ogni caso, facoltà di partecipare con propri qualificati funzionari all'effettuazione delle visite di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-4

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Art. 4 Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. — Misure da adottarsi in caso di fermo di una nave battente bandiera nazionale | Portale Normativo