Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 ott 2011
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave: una nave battente bandiera di uno stato membro che rientra nell'ambito di applicazione delle pertinenti convenzioni di cui l'Organizzazione marittima internazionale - IMO è depositaria e per la quale è richiesto un certificato;
b) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) organismo riconosciuto: un organismo riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
d) certificati: i certificati previsti dalla legge e rilasciati in relazione alle pertinenti convenzioni IMO;
e) audit IMO: attività di controllo, consulenza e verifica condotta in conformità alle disposizioni della risoluzione A. 974 adottata dall'Assemblea dell'IMO il 1° dicembre 2005.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-2